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Albo Gestori Ambientali

Delibere in materia di Responsabile Tecnico

 

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito i requisiti del responsabile tecnico (RT) con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017, prevedendo anche le modalità di svolgimento delle verifiche iniziali e periodiche con delibera n. 7  del 30 maggio 2017.

Ricordiamo che requisiti del responsabile tecnico, sono inseriti nel DM 120/2014 il quale stabilisce, all’art. 12, i seguenti requisiti generali:
1.        titolo di studio idoneo;
2.        esperienza maturata nel settore di attività per cui è richiesta l’iscrizione;
3.        idoneità attestata mediante verifica iniziale e verifica periodica con cadenza quinquennale.

1. Per quanto riguarda il titolo di studio, il Comitato Nazionale ha definito che il responsabile tecnico deve essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad eccezione dei responsabili tecnici individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della delibera n. 6 (vd. art. 2 delibera n. 7/2017).
La laurea viene invece richiesta per ricoprire il ruolo di RT per determinate classi della Categoria 8, 9 e 10 (vd. allegato A delibera n. 6/2017).

2. L’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere acquisita sempre nel settore di attività per la cui categoria viene chiesta l’iscrizione e l'articolo 1 della delibera n. 6/2017 illustra le diverse modalità con cui la stessa può essere documentata.

3. Infine, per quel che riguarda le verifiche di idoneità, esse saranno iniziali - per i responsabili tecnici di nuova nomina - e poi quinquennali per confermare il ruolo già ricoperto. Non è più quindi previsto il corso di formazione.

I Responsabili Tecnici già in carica alla data di entrata in vigore delle Delibere, sosterranno la verifica di aggiornamento a far data dal 2 Gennaio 2021.
Le verifiche riguarderanno gli argomenti elencati nell’allegato C della delibera n. 6/2017 e consteranno in 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 quiz sono relativi ad argomenti generali, comuni per tutte le categorie di iscrizione, e 40 quiz sono relativi ad argomenti specifici relativi al trasporto, all’intermediazione e commercio, alla bonifica di siti contaminati ed alla bonifica di beni contenenti amianto. I quiz saranno pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e saranno aggiornati periodicamente.
La delibera n. 7/2017 descrive in dettaglio come si svolgeranno tali verifiche.

I nominativi dei candidati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 2 delibera n. 7/2017). In caso di mancato superamento della verifica, la stessa può essere ripetuta (per la medesima categoria di iscrizione) decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione di mancato superamento (art. 2 delibera n. 6/2017).

Il programma delle prime verifiche è fissato dalla delibera n.7/2017 come segue:

Sezione regionale e sede delle verifiche

Data di svolgimento

Veneto

19 dicembre 2017

Campania

9 gennaio 2018

Sardegna

17 gennaio 2018

Lombardia

24 gennaio 2018

Sicilia

31 gennaio 2018

Lazio

7 febbraio 2018

Piemonte

14 febbraio 2018

Successivamente verranno pubblicate le date per le altre Regioni.


Per quel che riguarda il regime transitorio (art. 3 delibera n. 6/2017), segnaliamo che i responsabili tecnici già nominati per imprese iscritte all’Albo gestori ambientali alla data del 16 ottobre 2017 possono continuare a svolgere, a determinate condizione, la loro attività senza alcuna necessità di verifica per cinque anni. Infine, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico è esonerato dalle verifiche se ha maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni, prevedendo interruzioni intermedie, ad esclusione delle interruzioni intervenute nell’ultimo anno di attività.

Per quanto non specificato si rimanda ai testi delle due delibere in oggetto.

  Fonte. Confindustria Nazionale

Allegati


Delibera n.6 / 2017
Delibera n.7 /2017

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